FAQ
Quali documenti devo avere per poter circolare su strada con un veicolo targato?
Dal Codice della Strada - Possesso dei documenti di circolazione d di guida (Art. 180)
- Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
- la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
- la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
- il certificato di assicurazione obbligatoria.
- La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
- Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
- Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
- Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
- Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 23 a euro 92.
- Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Dove e quando devo esporre il contrassegno di circolazione?
Dal Codice della Strada - Esposizione dei contrassegni per la circolazione (Art. 181):
- È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria.
- I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
Se smarrisco il contrassegno di assicurazione cosa devo fare? Posso avere un duplicato?
Dal Regolamento ISVAP concernente la disciplina del Certificato di Assicurazione del Contrassegno - Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno (art. 12)
- Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano accidentalmente deteriorati, siano stati sottratti o smarriti o non siano più nella disponibilità del contraente per qualsiasi altra causa.
- Nel caso di accidentale deterioramento, il contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato.
- Nel caso di sottrazione, smarrimento o nel caso in cui i documenti di cui al comma 1 non siano più nella disponibilità del contraente per altra causa, il contraente fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.
È previsto che il rilascio di duplicati sia registrato da parte dall'Impresa e che sul certificato di assicurazione e sul contrassegno sia apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato». Le Imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo.
Sono assicurato sui danni al mio veicolo quando sono imbarcato su navi o traghetti?
La responsabilità della società di trasporto (in gergo "Vettore") è regolata dal Codice della Navigazione. In mancanza di una copertura assicurativa personale o di una dichiarazione di valore all'imbarco la responsabilità del vettore si limita ad Euro 103,29. Per maggiore chiarezza riportiamo gli articoli relativi.
Art. 422. Responsabilità del vettore
Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto,
dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a
meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto
né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.
Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo
è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti,
quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non
derivante da inadempimento agli obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o
preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore,
pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di
fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali
o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo,
cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi,
insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti
o preposti.
Art. 423. Limiti del risarcimento (1)
Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a
euro 103,29 o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose
trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non
è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno
che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.
(1) Articolo dichiarato incostituzionale da C. cost. 26.5.05 n. 199 "nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua e dei suoi dipendenti o preposti".








